Superstiti

Iscrizione e Contribuzione
20/07/2021 / 10515

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Iscrizione

Il Fondo assiste, previa specifica richiesta:

  1. i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O. degli iscritti al Fondo;
  2. i superstiti beneficiari di pensione indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo.

Per l’iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

  1. superstiti beneficiari di pensione di reversibilità:
    • requisito di contribuzione maturato dal dirigente iscritto deceduto (15 anni di contribuzione complessiva di cui gli ultimi 3 senza soluzione di continuità);
    • requisito della “quota 85” ottenuto sommando all’età anagrafica del superstite gli anni di regolare contribuzione al Fondo del de cuius;
  2. superstiti beneficiari di pensione indiretta:
    • requisito di contribuzione maturato dal dirigente iscritto deceduto (15 anni di contribuzione complessiva di cui gli ultimi 3 senza soluzione di continuità);
    • non è richiesto il requisito della “quota 85”.

L’iscrizione decorre dal giorno successivo al decesso del dirigente iscritto.
La domanda di iscrizione (Mod. IC/21 - sezione Modulistica) deve essere presentata tramite l’Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia entro il termine massimo di 12 mesi dalla data del decesso del dirigente iscritto.
Al momento della domanda e per tutta la durata dell’iscrizione è necessario che il superstite mantenga l'adesione ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia.
La perdita della titolarità della pensione di reversibilità o della pensione indiretta determina la decadenza dell’iscrizione al Fondo.

Contribuzione

Il contributo è pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

PERIODO Annuale Trimestrale
dal 2018 €   1.232,40 €   308,10
2016 – 2017 €   1.219,20 €   304,80
2014 – 2015 €   1.204,88 €   301,22
2011 – 2013 €   1.191,08 €   297,77

Il contributo deve essere versato, a cura del superstite, entro il decimo giorno successivo al trimestre di competenza:

  • entro il 10 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre
  • entro il 10 aprile per il trimestre gennaio-marzo
  • entro il 10 luglio per il trimestre aprile-giugno
  • entro il 10 ottobre per il trimestre luglio-settembre

Dietro specifica richiesta, il contributo annuo può essere versato dal superstite in un’unica soluzione, entro il 10 aprile dell’anno di competenza.
Il Contributo deve essere versato esclusivamente tramite l’apposito bollettino MAV-Elettronico precompilato inviato dal Fondo prima di ciascuna scadenza.