Familiari

Il Nucleo Familiare assistibile
07/06/2021 / 44219

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Il nucleo familiare assistito

Il Fondo assiste i seguenti familiari degli iscritti:

  • coniuge o convivente more-uxorio;
  • i figli:
    • fino al compimento del 18° anno di età;
    • di età superiore ai 18 anni e fino al compimento del 26° anno qualora siano studenti o disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego;
    • fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia che si trovino per infermità fisica o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, senza alcun limite di età;
  • i genitori del dirigente fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia.

La richiesta deve essere presentata dall'iscritto al Fondo tramite l’Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia mediante autocertificazione (Mod. IC/05 - sezione Modulistica) debitamente compilata e sottoscritta, accompagnata dall’eventuale documentazione aggiuntiva prevista.

Decorrenza dell’assistenza sanitaria 

L’assistenza in favore dei familiari decorre dalla data di iscrizione del dirigente al Fondo anche se dichiarati successivamente a tale data, ad eccezione del convivente more-uxorio la cui convivenza non sia stata dichiarata contestualmente all’iscrizione, per il quale l’assistenza decorre dal momento della comunicazione stessa corredata dalla documentazione richiesta (autocertificazione della convivenza e stato di famiglia).

Per i soggetti che invece acquisiscano lo status di familiare successivamente all’iscrizione del dirigente l’assistibilità ha decorrenza:

  • coniuge: dalla data del matrimonio;
  • convivente more-uxorio: dalla data di comunicazione e autocertificazione della convivenza, comunque corredata da stato di famiglia;
  • figli naturali: dalla data di nascita;
  • figli adottati: dalla data del provvedimento di adozione;
  • figli inabili fiscalmente a carico: dalla decorrenza dell’inabilità;
  • genitori a carico: di anno in anno in relazione alla vivenza a carico fiscale. 

Rinnovo dell'assistibilità

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Le dichiarazioni relative a stati di norma non soggetti a modifica (essere coniuge, convivente more-uxorio, figlio, inabile, genitore) hanno validità illimitata, salvo eventuali variazioni.

Per le dichiarazioni relative a stati, qualità personali o a fatti soggetti a variazione (essere studente, essere disoccupato, essere fiscalmente a carico), la validità è correlata alla natura dello stato, ad esempio:

  • essere studenti:
    • nel caso di corsi pluriennali la dichiarazione deve essere presentata all’inizio di ciascun anno scolastico/accademico ed è ritenuta valida, per evitare vuoti di copertura tra un anno scolastico/accademico ed il successivo, fino al 31 dicembre dell’anno in cui termina l’anno scolastico/accademico (sempreché il ciclo di studi non venga interrotto o concluso);
    • nel caso di frequenza a corsi di durata inferiore all’anno l’assistenza è concessa per la durata del corso per il quale deve essere indicata la data di inizio e quella di termine;
  • essere disoccupati: lo stato di disoccupazione (iscrizione ad un Centro per l’Impiego avendo presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego) deve essere attestato con cadenza annuale;
  • essere fiscalmente a carico: la dichiarazione dello stato di vivenza a carico deve riferirsi all’anno fiscale nel quale si richiede l’assistibilità.

L’assistibilità del Fondo cessa comunque al momento in cui vengono meno i relativi presupposti (nuova occupazione del figlio disoccupato, conseguimento della laurea del figlio studente, etc.) ed è obbligo dell’iscritto comunicarlo al Fondo.

Per l’assistenza dei familiari non è richiesto alcun contributo aggiuntivo.