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FARMACI
Dal 1° gennaio lo “scontrino parlante” non “parla” più. Nessun cambiamento, però, per i rimborsi Fasdac. Sulla base di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 1° gennaio 2010 gli scontrini emessi dalle farmacie non dovranno più riportare in chiaro la denominazione commerciale dei farmaci acquistati. Il Garante aveva infatti riconosciuto che la denominazione del farmaco riportata sullo scontrino (per questo detto “parlante”) è in grado di rilevare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Per il rimborso dei farmaci da parte del Fasdac ci sono cambiamenti? No. Va detto infatti che i provvedimenti del Garante per la privacy e dell’Agenzia delle Entrare non comportano modifiche alla documentazione stabilita dal Fondo per il rimborso dei farmaci. Lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia riporterà ora, in luogo della denominazione completa del farmaco, “il numero di autorizzazione all’immissione in commercio” (AIC) presente sulle confezioni vuoi nella fustella adesiva, vuoi stampato nella confezione stessa. Come chiedere il rimborso dei farmaci? Ricordiamo che è necessario allegare alla pratica: 1. la prescrizione medica intestata all’assistito completa di diagnosi 2. l’apposito modello “P01/F” per il rimborso dei farmaci (per ogni scontrino va utilizzato un modello) 3. lo scontrino fiscale e le relative fustelle (da applicare sul modello) Esempio di scontrino "parlante" in vigore fino al 31/12/2009 confrontato con scontrino "non parlante" in vigore dall'1/01/2010 |